Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 28 quater
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 28 ter, comma 2, lettera a) sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell’organizzazione e dei processi;
g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.