Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 23
1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare o rinnovare (103)

Parole inserite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 15.

le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 12.
3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere (105)

Parola soppressa con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 15.

confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’assunzione.
4. Prima di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro l’amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all’impiego.
5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l’amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.