Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 16
Sottocommissioni di esame (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009 )
1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l’amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
2. Le sottocommissioni provvedono all’assistenza alle prove scritte e pratiche, all’esame dei risultati delle stesse ed all’espletamento delle prove orali.
3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un’unica graduatoria ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.