Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 9
Prove preselettive (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 ) (77)
1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2. L’amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Al termine della preselezione la commissione comunica l’esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alle prove d’esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.