Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 25 bis
Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 ) (110)
1. Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l’integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3. Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
a) per le prove preselettive, le attività di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo;
b) per le prove scritte, le attività di cui all’articolo 5, comma 2.
4. I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.