Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 23
1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare o rinnovare (103) le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 12.
3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere (105) confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’assunzione.
4. Prima di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro l’amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all’impiego.
5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l’amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.