Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 17
Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009 )
1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul BURT.
2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.
3. L’inosservanza dei termini è giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore (97) competente in materia di personale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.