Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 14
Ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009 )
1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere all’ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
3. L’amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel relativo avviso.
4. Al termine della prima prova d’esame, la commissione comunica l’esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede (90) all’ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
5. L’amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, disporre con provvedimento motivato l’esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo (91) si applicano anche alle prove preselettive di cui all’articolo 9.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.