Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 febbraio 2010;
Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n.127;
Visto l'ulteriore parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 335;
Considerato quanto segue:
1. la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ha demandato ad apposito regolamento la disciplina attuativa del reclutamento di personale, del rapporto di lavoro a tempo parziale e degli incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi, direttamente dalla Regione o su designazione della stessa;
2. dato il principio dell’unicità del rapporto di lavoro intercorrente tra un soggetto e una pubblica amministrazione occorre precisare che il reclutamento di personale a tempo determinato è subordinato alla presentazione delle dimissioni in relazione a eventuali rapporti di lavoro dipendente con altre pubbliche amministrazioni o aziende private;
3. fermo restando il divieto di assunzione di un soggetto dalla stessa graduatoria più di una volta, per il principio di economicità, le graduatorie predisposte per il reclutamento a tempo determinato possono essere scorse più di una volta;
4. non è consentito l’utilizzo da parte degli enti dipendenti, per le assunzioni a tempo determinato, delle graduatorie predisposte dalla Regione, salvo esigenze di carattere eccezionale;
5. è opportuno rinviare ad apposita deliberazione della Giunta regionale le indicazioni organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali;
6. al fine di evitare lacune normative e dubbi interpretativi occorre coordinare le disposizioni in materia di incarichi extraimpiego con le norme contenute nel

7. è necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme nazionali e regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (tra cui, in particolare, le leggi regionali 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”e 5 ottobre 2009, n. 54, “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”);
8. considerato che l’articolo 42, comma 2, dello Statuto prevede che la commissione consiliare competente si pronunci entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di un regolamento di attuazione di legge regionale e che, essendo scaduto il termine, la Giunta procede all’approvazione del regolamento;
si approva il presente regolamento:
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.