Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 28 octies
- Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 )
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione.
2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:
a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nella programmazione (127)della prestazione organizzativa;
b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;
c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l’articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.
4. L’incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.