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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 gennaio 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;


Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione istituzionale nella seduta del 18 gennaio 2010;


Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione generale nella seduta del 20 gennaio 2010;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 59;


Visto il parere della IV Commissione consiliare, espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 3 febbraio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), all’articolo 11, indica che dovranno essere disciplinati con regolamento:


a) i requisiti generali e specifici per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

d) le modalità attuative dei processi informativi.


2. I requisiti, che costituiscono gli allegati A, B e C al presente regolamento, riguardano in particolare la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo, gli aspetti tecnico-professionali e le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di garantire la qualità dei servizi e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni.


3. Gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, che costituiscono gli allegati D, E e F al presente regolamento, sono finalizzati all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.


4. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Art. 2
- Requisiti per l'accreditamento (Articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. 82/2009 )
1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell’allegato A al presente regolamento.
2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo e gli operatori individuali, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell’allegato B al presente regolamento.
3. I soggetti pubblici e privati che erogano altri servizi di assistenza alla persona, per essere accreditati, devono possedere i requisiti indicati nell’allegato C al presente regolamento.
Art. 3
- Indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti (Articolo 11, comma 1, lettera c), l.r.82/2009 )
1. Le strutture accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato D al presente regolamento.
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 2, comma 2, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato E al presente regolamento.
3. I soggetti accreditati di cui all’articolo 2, comma 3, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato F al presente regolamento.
Art. 4
- Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. 82/2009 )
1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 .
2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal comune e dalla azienda unità sanitaria locale, su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 41/05 e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.
4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.
5. Il comune o l' azienda unità sanitaria locale, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'articolo 49 della l.r. 41/2005 .
Art. 5
- Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera d), l.r. 82/2009 )
1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 , aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di trasmissione e di aggiornamento continuo delle informazioni di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005 .
Art. 6
- Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10, comma 2, l.r. 82/2009 )
1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell’accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l’attuazione del processo di accreditamento.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.