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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 gennaio 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;


Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione istituzionale nella seduta del 18 gennaio 2010;


Visto l'esito favorevole del tavolo di concertazione generale nella seduta del 20 gennaio 2010;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 59;


Visto il parere della IV Commissione consiliare, espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 3 febbraio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 206;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), all’articolo 11, indica che dovranno essere disciplinati con regolamento:


a) i requisiti generali e specifici per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

d) le modalità attuative dei processi informativi.


2. I requisiti, che costituiscono gli allegati A, B e C al presente regolamento, riguardano in particolare la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo, gli aspetti tecnico-professionali e le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di garantire la qualità dei servizi e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni.


3. Gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, che costituiscono gli allegati D, E e F al presente regolamento, sono finalizzati all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.


4. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.