Menù di navigazione

Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;

Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l’articolo 5;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 febbraio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;


Considerato quanto segue:


1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.


2. L’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico- sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell’ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l’effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienico-sanitari degli impianti.


3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico- sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che “le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni” (punto 4.1).


4. L’esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l’esercizio dell’impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.


5. La l. r. 8/2006 prevede che l’Azienda unità sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell’acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l’indicazione della documentazione che deve essere presentata.


6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r. 8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive all’ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari delle piscine, qualora l’adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina può richiedere tale deroga.


7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite.


Si approva il presente regolamento


CAPO I
- AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell’impianto;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;
e) le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento;
f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento;
g) gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine.
2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi, termali e di estetica (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 1.

.
CAPO II
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLE PISCINE
SEZIONE I
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE PISCINE
Art. 2
- Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 l.r. 8/2006 )
1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
SEZIONE II
- AREA DESTINATA AL PUBBLICO ED ALLE ATTIVITA’ AUSILIARIE
Art. 3
- Prescrizioni igienico – sanitarie per l’area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006 )
1. L’area riservata al pubblico è separata dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall’una all’altra zona.
2. Gli accessi dall’esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.
3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell’area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).
5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l’uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
SEZIONE III
- AREA DESTINATA ALLE ATTIVITA’ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Art. 4
- Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;
d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;
e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.
Art. 5
- Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l’area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell’acqua in tutte le parti del bacino.
3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.
4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.
Art. 6
- Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l’altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
Art. 7
1. L’acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell’acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell’acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.
3. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dimensione;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, oltre 100 mq;
c) all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006, oltre 150 mq.
5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.
6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:
a) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
b) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;
c) per le piscine esistenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A.
Art. 8
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Art. 9
1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all’azione dei comuni disinfettanti.
2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe “C” della norma DIN 51097.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all’uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.
Art. 10
- Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca. (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.
3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

Art. 11
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.
2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.
3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:
a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l’esterno;
b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.
4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.
5. Le vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla l.r. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.
Art. 12
- Delimitazione dell'area di insediamento della piscina (8)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 7.

1. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all’articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della lr 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l’area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insediamento della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall’articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti.
Art. 13
- Numero massimo dei bagnanti (Art.5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d’acqua.
2. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.
Art. 14
1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).
SEZIONE IV
- AREA DESTINATA AI SERVIZI
Art. 15
- Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 9.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all’azione dei comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un’altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all’azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l’incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.
Art. 16
- Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 , gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

.
3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l’esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un’altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

7. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 , per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 17
- Docce (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 , le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all’articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
2. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 , è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.
Art. 18
- Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13.
2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l’asciugatura delle mani.
4. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 19
1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l’immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.
La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l’utilizzo di apposita sedia a ruote.
3. Per l’accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della lr 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.
Art. 20
- Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.
Art. 21
1. Le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
c) una agevole accessibilità dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
d) una via di comunicazione con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un’altezza di 2 metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
3. All’interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E;
d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.
Art. 22
- Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.
SEZIONE V
- AREA DESTINATA AGLI IMPIANTI TECNICI
Art. 23
- Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell’acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.
2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.
Art. 24
- Circolazione dell’acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell’acqua è uniforme all’interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d’acqua, in quantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l’acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.
Art. 25
1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca.
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.
Art. 26
1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all’organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all’anno, e comunque all’ inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.
Art. 27
- Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:
a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua;
b) un settore destinato all’installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.
2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 28
- Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le acque di ricircolo (17)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 15.

possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l’agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell’acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell’acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell’attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.
Art. 29
- Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l’acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.
2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell’acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell’acqua per la corretta aspirazione delle pompe.
3. La vasca di compenso è:
a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;
b) completamente svuotabile;
c) dotata di scarico per il troppo pieno;
d) dotata di superfici facilmente lavabili.
Art. 30
- Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.
Art. 31
1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.
2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l’impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.
Art. 32
1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un’adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l’accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.
Art. 33
- Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.
2. La regolazione della temperatura dell’acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell’acqua in vasca.
Art. 34
- Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca può essere consentito l’uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.
SEZIONE VI
- PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE
Art.35
- Pulizia e disinfezione ambientale
1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l’utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.
2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
3. L’impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.
4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.
4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche. (20)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 18.

CAPO III
- REQUISITI DELLE ACQUE E REQUISITI IGIENICO- SANITARI E MICROCLIMATICIDEGLI IMPIANTI
SEZIONE I
- REQUISITI FISICI, CHIMICO- FISICI E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE
Art. 36
- Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell’acqua di approvvigionamento (21)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 19.

1. L’acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Qualora l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell’attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un’analisi per la determinazione della potabilità dell’acqua, che comprenda i parametri dell’analisi di verifica di cui all’allegato D.
3. Qualora uno o più dei parametri dell’allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l’articolo 37.
4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull’acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all’ allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l’apertura. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l’acqua di approvvigionamento entri nell’impianto natatorio in esercizio.
5. Nell’ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verifichino situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l’acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell’acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall’allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all’Azienda USL e al comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell’apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell’impianto.
6. L’Azienda USL può richiedere l’analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell’analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell’ impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell’impianto natatorio.
Art. 37
- Deroga ai parametri chimici e chimico- fisici dell’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all’Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell’acqua di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2006 , nei seguenti casi:
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, Sito esternoparte C, del d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, parte B, Sito esternodel d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio individuato, con l’indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione della tipologia dell’impianto natatorio, con l’indicazione del titolo abilitativo di cui all’articolo 50;
b) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell’acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;
c) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di immissione in vasca;
d) copia dell’analisi di verifica e monitoraggio dell’acqua di approvvigionamento;
e) copia delle analisi dell’acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);
f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell’acqua di approvvigionamento.
3. L’Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.
4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 20.

Art. 38
- Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell’acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.
Art. 39
- Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell’acqua contenuta in vasca viene effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.
2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all'allegato B è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l'apertura. (23)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 21.

Art. 40
- Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per l’acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell’impianto di potabilizzazione.
2. Per l’acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
3. Per l’acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all’interno della vasca.
SEZIONE II
- REQUISITI IGIENICO - SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI
Art. 41
- Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all’ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell’aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell’aria non inferiore a 4 volumi all’ora.
Art. 42
- Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.
2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l’illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
3. E’ previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 43
- Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.
SEZIONE III
- IMPATTO AMBIENTALE
Art. 44
- Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:
a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
b) al risparmio energetico, anche tramite l’adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all’agevolazione della raccolta differenziata.
CAPO IV
- APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Art. 45
- Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006 )
1. L’approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell’approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.
2. L’acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell’acqua di cacciata del WC.
3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua. (24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 22.

4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.
Art. 46
- Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. L’approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 23.

3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell’acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l’acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell’acqua prima della sua immissione in vasca.
CAPO V
- DOTAZIONE DI PERSONALE
Art. 47
- Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:
a) il responsabile della piscina;
b) l’assistente bagnanti;
c) l’addetto agli impianti tecnologici.
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 24.

3. Le competenze tecniche dell’assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006 , sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnico-professionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
b) qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).
5. I compiti dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.
6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l’articolazione dei corsi di formazione.
Art. 48
- Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, della l.r. 8/2006 , il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l’orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:
a) per specchi d’acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;
b) per specchi d’acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
c) per specchi d’acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.
2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.
2 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 25.

Art. 49
- Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 l.r. 8/2006 )
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico- sanitario, tecnologico ed organizzativo. L’eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell’impianto è effettuata con atto formale di delega.
2. Il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:
a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;
b) un registro degli interventi di manutenzione;
c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:
1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A , B e D al presente regolamento;
2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi di laboratorio dell’acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall’allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;
5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;
6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.
4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall’articolo 10 dalla l. r. 8/2006 , contenente almeno le seguenti informazioni:
a) capienza massima dell’impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;
b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;
f) uso della cuffia prima dell’ingresso in vasca;
g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell’ingresso in vasca;
h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
i) orari di accesso in piscina;
j) presenza o assenza dell’assistente bagnanti;
k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;
m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;
n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.
4 bis. Il regolamento interno esposto dal responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006 reca anche i contenuti di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006. (28)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 26.

5. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e),f), g), i), k).
CAPO VI
- AVVIO DELL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
Art. 50
- Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’esercizio dell’impianto (Artt. 13-14 l.r. 8/2006 )
1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 27.

2. Il soggetto richiedente allega all’istanza di autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività (30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 27.

una relazione tecnica in originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione di un professionista abilitato, e contenente:
a) la descrizione e l’ubicazione della struttura;
b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;
c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell’aria;
d) il numero e la tipologia delle vasche, con l’indicazione del numero massimo di bagnanti ammissibili nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
e) il nominativo del responsabile della piscina.
3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:
a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità;
b) certificazione relativa alle caratteristiche antisdrucciolo dei pavimenti;
c) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici;
d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e documentazione inerente la valutazione di impatto acustico ambientale conformemente a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. (31)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 27.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l’obbligo di nuova comunicazione.
5. Il SUAP trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle SCIA all’Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell’ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza). (32)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 27.

CAPO VII
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51
- Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006:
a) articolo 5, comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8, comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
d) articolo 9, comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
e) articolo 11, commi 1, 2, 3;
f) articolo 16, commi 3 e 5;
g) articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell’articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:
a) articolo 25;
b) articolo 26 commi 1 e 2.
Art. 51 bis
- Attuazione dell'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 8/2006 (34)

Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 29.

1. L’adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 8/2006, esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3, della l.r. n. 8 del 2006, ad eccezione dei requisiti di cui all'articolo 47, comma 6 e 48.
Art. 52
- Norma transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre 2015. (35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 30.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all’articolo 47, comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 47, comma 7.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.