Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
SEZIONE II
- AREA DESTINATA AL PUBBLICO ED ALLE ATTIVITA’ AUSILIARIE
Art. 3
- Prescrizioni igienico – sanitarie per l’area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006 )
1. L’area riservata al pubblico è separata dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall’una all’altra zona.
2. Gli accessi dall’esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.
3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell’area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).
5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l’uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.