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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

CAPO V
- DOTAZIONE DI PERSONALE
Art. 47
- Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:
a) il responsabile della piscina;
b) l’assistente bagnanti;
c) l’addetto agli impianti tecnologici.
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 24.

3. Le competenze tecniche dell’assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006 , sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnico-professionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
b) qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).
5. I compiti dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.
6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l’articolazione dei corsi di formazione.
Art. 48
- Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, della l.r. 8/2006 , il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l’orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:
a) per specchi d’acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;
b) per specchi d’acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
c) per specchi d’acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.
2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.
2 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 25.

Art. 49
- Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 l.r. 8/2006 )
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico- sanitario, tecnologico ed organizzativo. L’eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell’impianto è effettuata con atto formale di delega.
2. Il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:
a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;
b) un registro degli interventi di manutenzione;
c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:
1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A , B e D al presente regolamento;
2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi di laboratorio dell’acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall’allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;
5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;
6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.
4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall’articolo 10 dalla l. r. 8/2006 , contenente almeno le seguenti informazioni:
a) capienza massima dell’impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;
b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;
f) uso della cuffia prima dell’ingresso in vasca;
g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell’ingresso in vasca;
h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
i) orari di accesso in piscina;
j) presenza o assenza dell’assistente bagnanti;
k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;
m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;
n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.
4 bis. Il regolamento interno esposto dal responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, della l.r. 8/2006 reca anche i contenuti di cui all'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006. (28)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 26.

5. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e),f), g), i), k).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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