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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

CAPO II
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLE PISCINE
SEZIONE I
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE PISCINE
Art. 2
- Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 l.r. 8/2006 )
1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
SEZIONE II
- AREA DESTINATA AL PUBBLICO ED ALLE ATTIVITA’ AUSILIARIE
Art. 3
- Prescrizioni igienico – sanitarie per l’area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006 )
1. L’area riservata al pubblico è separata dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall’una all’altra zona.
2. Gli accessi dall’esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.
3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell’area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).
5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l’uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
SEZIONE III
- AREA DESTINATA ALLE ATTIVITA’ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Art. 4
- Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;
d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;
e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.
Art. 5
- Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l’area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell’acqua in tutte le parti del bacino.
3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.
4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.
Art. 6
- Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l’altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
Art. 7
1. L’acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell’acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell’acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.
3. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dimensione;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, oltre 100 mq;
c) all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006, oltre 150 mq.
5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.
6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:
a) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
b) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;
c) per le piscine esistenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A.
Art. 8
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Art. 9
1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all’azione dei comuni disinfettanti.
2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe “C” della norma DIN 51097.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all’uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.
Art. 10
- Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca. (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.
3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

Art. 11
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.
2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.
3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:
a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l’esterno;
b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.
4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.
5. Le vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla l.r. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.
Art. 12
- Delimitazione dell'area di insediamento della piscina (8)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 7.

1. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all’articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della lr 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l’area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insediamento della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall’articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti.
Art. 13
- Numero massimo dei bagnanti (Art.5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d’acqua.
2. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.
Art. 14
1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).
SEZIONE IV
- AREA DESTINATA AI SERVIZI
Art. 15
- Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 9.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all’azione dei comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un’altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all’azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l’incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.
Art. 16
- Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 , gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

.
3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l’esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un’altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

7. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 , per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 17
- Docce (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 , le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all’articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
2. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 , è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.
Art. 18
- Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13.
2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l’asciugatura delle mani.
4. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 19
1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l’immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.
La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l’utilizzo di apposita sedia a ruote.
3. Per l’accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della lr 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.
Art. 20
- Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.
Art. 21
1. Le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
c) una agevole accessibilità dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
d) una via di comunicazione con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un’altezza di 2 metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
3. All’interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E;
d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.
Art. 22
- Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.
SEZIONE V
- AREA DESTINATA AGLI IMPIANTI TECNICI
Art. 23
- Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell’acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.
2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.
Art. 24
- Circolazione dell’acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell’acqua è uniforme all’interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d’acqua, in quantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l’acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.
Art. 25
1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca.
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.
Art. 26
1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all’organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all’anno, e comunque all’ inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.
Art. 27
- Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:
a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua;
b) un settore destinato all’installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.
2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 28
- Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le acque di ricircolo (17)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 15.

possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l’agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell’acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell’acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell’attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.
Art. 29
- Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l’acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.
2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell’acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell’acqua per la corretta aspirazione delle pompe.
3. La vasca di compenso è:
a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;
b) completamente svuotabile;
c) dotata di scarico per il troppo pieno;
d) dotata di superfici facilmente lavabili.
Art. 30
- Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.
Art. 31
1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.
2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l’impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.
Art. 32
1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un’adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l’accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.
Art. 33
- Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.
2. La regolazione della temperatura dell’acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell’acqua in vasca.
Art. 34
- Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca può essere consentito l’uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.
SEZIONE VI
- PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE
Art.35
- Pulizia e disinfezione ambientale
1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l’utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.
2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
3. L’impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.
4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.
4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche. (20)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 18.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

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