Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 8
- Ausili di accesso all’acqua (3)
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.