Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 52
- Norma transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all’articolo 47, comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 47, comma 7.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.