Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 51
- Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006:
a) articolo 5, comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8, comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
d) articolo 9, comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
e) articolo 11, commi 1, 2, 3;
f) articolo 16, commi 3 e 5;
g) articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell’articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:
a) articolo 25;
b) articolo 26 commi 1 e 2.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.