Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 47
- Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006 )
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:
a) il responsabile della piscina;
b) l’assistente bagnanti;
c) l’addetto agli impianti tecnologici.
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina. (26)
3. Le competenze tecniche dell’assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006 , sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L’addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnico-professionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
b) qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).
5. I compiti dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.
6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l’articolazione dei corsi di formazione.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.