Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 45
- Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006 )
1. L’approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell’approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.
2. L’acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell’acqua di cacciata del WC.
3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua. (24)
4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.