Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 44
- Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:
a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
b) al risparmio energetico, anche tramite l’adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all’agevolazione della raccolta differenziata.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.