Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 41
- Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all’ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell’aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell’aria non inferiore a 4 volumi all’ora.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.