Menù di navigazione

Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 41
- Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all’ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell’aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell’aria non inferiore a 4 volumi all’ora.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.