Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 4
- Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;
d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;
e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.