Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 39
- Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell’acqua contenuta in vasca viene effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.
2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma1, lettera a), numero 2) i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all’allegato B e sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura. (23)
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.