Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 37
- Deroga ai parametri chimici e chimico- fisici dell’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all’Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell’acqua di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2006 , nei seguenti casi:
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, parte C, del d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, parte B, del d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio individuato, con l’indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione della tipologia dell’impianto natatorio, con l’indicazione del titolo abilitativo di cui all’articolo 50;
b) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell’acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;
c) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di immissione in vasca;
d) copia dell’analisi di verifica e monitoraggio dell’acqua di approvvigionamento;
e) copia delle analisi dell’acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);
f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell’acqua di approvvigionamento.
3. L’Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.
4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.(22)
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.