Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art.35
- Pulizia e disinfezione ambientale
1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l’utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.
2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
3. L’impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.
4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.
4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche. (20)
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.