Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 34
- Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca può essere consentito l’uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.