Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 31
- Filtri (18)
1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.
2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l’impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.