Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 24
- Circolazione dell’acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell’acqua è uniforme all’interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d’acqua, in quantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l’acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.