Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 23
- Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell’acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.
2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.