Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 22
- Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.