Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 19
- Presidi igienici per i bagnanti (13)
1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l’immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.
La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l’utilizzo di apposita sedia a ruote.
3. Per l’accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della lr 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.