Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 18
- Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13.
2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l’asciugatura delle mani.
4. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.