Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 16
- Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 , gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati (11) .
3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l’esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un’altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
7. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 , per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.