Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 13
- Numero massimo dei bagnanti (Art.5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d’acqua.
2. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.
Note del Redattore:
Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 26 giugno 2024, n. 24, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.