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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


visto l’articolo 42 dello Statuto;


vista la legge regionale 16 giugno 2008, n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 03 dicembre 2010;


visto il parere della direzione generale della presidenza;


vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell’11 gennaio 2010;


visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio 2010 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio 2010 con la quale è stato adottato il regolamento;


Considerato quanto segue


1. il presente regolamento dà attuazione all’articolo 11 della legge regionale 36/2008 che disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza di cui alla Sito esternolegge 11 agosto 2003, n. 218 ;


2. l’esigenza di garantire condizioni omogenee e comportamenti univoci su tutto il territorio regionale a tutela della concorrenza tra le imprese che svolgono il servizio di noleggio autobus con conducente ha posto la necessità di disciplinare le modalità di rilascio del titolo autorizzativo nonché le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso a tale professione;


3. si è posta altresì l’esigenza di coordinare le modalità e le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione riordino normativo 2009 );


4. al fine di costituire -come richiesto dalla normativa nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano l’attività oggetto del presente regolamento anche in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo delle società dell’informazione e conoscenza) sono stabilite :


a) le modalità di tenuta e organizzazione, presso la struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese;


b) gli adempimenti posti a carico delle province in ordine alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternotitolo I, capo I della legge 40/2009 e degli standard tecnologici e informativi della Sito esternolegge 54/2009 ;


c) la trasmissione annuale - da parte della struttura regionale competente - dei suddetti dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità concordate con il Ministero stesso e compatibili con gli standard tecnologici e informativi della Regione;


5. è necessario introdurre, nella more della completa attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolare riferimento allo svolgimento per via telematica dei procedimenti di competenza dei SUAP, disposizioni procedurali transitorie finalizzate ad assicurare l’immediata operatività del presente regolamento ;


6. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo:


si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.