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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 7
- Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la struttura competente invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito elenco contenente i dati inviati dalle province, strutturati su base regionale.
2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono definite in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compatibilmente con gli standard tecnologici e informativi della Regione.
3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel d.lgs. 196/2003 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.