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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 6
- Adempimenti delle province (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. Le province, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, inviano alla struttura competente l’elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione degli elementi di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Entro i suddetti termini le province provvedono a comunicare ogni altra informazione necessaria per l’organizzazione e l’aggiornamento del Registro, ivi comprese le eventuali modifiche dei dati conseguenti alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 Sito esternodel d.lgs. 395/2000 .
3. I dati e le informazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dalle province in coerenza con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2009 ed in conformità con gli standard tecnologici e le modalità previste dalla l.r. 54/2009 .
4. Le province, nei rispettivi ambiti territoriali, sono titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.