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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 5
- Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008 )
1. La struttura della direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali competente in materia di trasporti, di seguito denominata “struttura competente”, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro.
2. Il Registro è suddiviso in sezioni riferite alle singole province ed è organizzato tramite l’ausilio di supporti informatici nel rispetto degli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla provincia di riferimento, ed in particolare:
a) il numero progressivo di iscrizione ;
b) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partiva Iva dell’impresa;
c) la sede legale dell’impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;
d) il numero e la data dell’autorizzazione;
e) il numero, le caratteristiche e i dati identificativi degli autobus in dotazione;
f) l’annotazione degli autobus acquistati coi finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2008 .
4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura competente provvede, sentita la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, alla realizzazione di apposita banca dati con le modalità tecniche conformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.