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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n.36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 3
- Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al Sito esternod.lgs. 395/2000 (articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008 )
1. La provincia competente provvede alla verifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008 con cadenza triennale e comunque quando, anche sulla base di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi in ordine alla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 Sito esternod.lgs. 395/2000 .
2. La verifica di cui all’articolo 1 avviene con le seguenti modalità:
a) con riferimento ai requisiti dell’onorabilità e dell’idoneità professionale, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod.p.r. 445/00 ;
b) con riferimento al requisito della capacità finanziaria, mediante l’acquisizione delle informazioni rilevanti e la relativa documentazione direttamente dall’impresa interessata ovvero dalle imprese che hanno rilasciato l’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 3, del d.lgs. 395/2000 .
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possono avvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capo I, della l.r. 40/2009 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.