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Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 23 ter
- Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009 )(90)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 26.

1. I termini dei procedimenti amministravi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all’articolo 1 comma 5 ter della l.r. 64/2009.
2. L’importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell’impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 3 novembre 2010, n. 56/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2017, n. 76/R, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.