Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 21
- Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 commi 3 e 4). Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 (84)
1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alla struttura regionale competente (85) per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte della struttura regionale competente (86) può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09 .
3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l’inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.