Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 19
- Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8 , articolo 9 , articolo 10 , articolo 11 quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009 )(70)
1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente (71) la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. La struttura regionale competente (72) può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.
2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta alla struttura regionale competente (73) apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:
a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi. (74)
4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell’impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l’impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.
5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:
a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
b) progetto di ripristino dell’area in cui è ubicato l’impianto;
c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.
6. La struttura regionale competente (75) autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell’impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all’approvazione del relativo progetto.
7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla struttura regionale competente (76) il completamento dell’intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.
8. Ai sensi dell’articolo 12, la struttura regionale competente (77) ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell’impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell’interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.
9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:
a) quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11, quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009; (78)
b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la struttura regionale competente (79) ordina la demolizione dell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009 .
b bis) in ogni caso, quando è disposta d’ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’impianto nonché il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18 bis e del comma 8 del presente articolo. (80)
11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. (82)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.