Regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 15
- Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, e nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento. (62)
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente (63) effettua periodiche visite di controllo:
a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;
b) quando, nei rapporti tecnici di cui all’articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell’impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.