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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO III
- Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)
Art. 5
- Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.
Art. 6
- Organizzazione (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:
a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;
d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;
e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.
2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l' Unioncamere Toscana stessa.
3. Il personale assegnato all’ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.
Art. 7
- Funzionamento (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.
2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.
3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.