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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 4
- Sceneggiature
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto una sceneggiatura originale ed inedita e deve essere presentata da un autore esordiente cittadino comunitario.
2. La sceneggiatura deve trattare temi che valorizzino l’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana.
3. Il contributo massimo finanziabile per sceneggiatura è pari a 15.000,00 euro.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.