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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.1
- Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua:
a) le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità ai sensi degli articoli 105 e 105 bis della l.r.1/2005 ;
b) le modalità di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005 ;
c) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);
d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;
e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell’articolo 105 bis, comma 9, della l.r.1/2005 ;
g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e 5, della l.r.1/2005 , indicati nell’allegato A del presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.