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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.11
- Varianti non sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005 , è considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso allineamento murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 bis, comma 8, le varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia già stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 bis della l.r.1/2005 , non sono soggette a preventiva autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.