Menù di navigazione

Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’articolo 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212;


Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza Commissione consiliare “Attività produttive” e dalla Quinta Commissione consiliare “Attività culturali e turismo” in data 23 aprile 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466;


considerato quanto segue:


1. è necessario modificare il d.p.g.r. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l’erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;


2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione;


3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;


4. è necessario tener conto dell’ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche;


5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali;


6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l’attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilità nei percorsi di vita e lavoro;


7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di unità di competenze o qualificazioni professionali;


8. è necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l’emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard;


9. è necessario prevedere che tutte le attività formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione;



si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.